News

Contributi lavoratori domestici 2026: importi e coefficienti ufficiali

Contributi lavoratori domestici 2026 – Circolare INPS n. 9/2026

Con la Circolare n. 9 del 3 febbraio 2026, l'INPS ha comunicato gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2026 per i lavoratori domestici. L'aggiornamento è conseguente alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, pari a +1,4%, verificatasi tra il periodo gennaio 2024 – dicembre 2024 e il periodo gennaio 2025 – dicembre 2025.

I nuovi importi sono in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 e si applicano su tutto il territorio nazionale a tutti i rapporti di lavoro domestico: colf, badanti, babysitter e assistenti familiari.

Premessa normativa

Restano in vigore gli esoneri previsti dall'articolo 120, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché gli esoneri istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Si conferma la minore aliquota contributiva dovuta per l'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpI) dai datori di lavoro soggetti al contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari).

Per i rapporti di lavoro a tempo determinato continua ad applicarsi il contributo addizionale a carico del datore di lavoro pari all'1,40% della retribuzione convenzionale, previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Tale contributo non si applica ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti.

Importo dei contributi 2026

A. Senza contributo addizionale

Retribuzione orariaImporto contributo orario
EffettivaConvenzionaleCon CUAFSenza CUAF
fino a € 9,61€ 8,52€ 1,70 (0,43)€ 1,71 (0,43)
oltre € 9,61 fino a € 11,70€ 9,61€ 1,92 (0,48)€ 1,93 (0,48)
oltre € 11,70€ 11,70€ 2,34 (0,59)€ 2,35 (0,59)
Orario superiore a 24 ore settimanali€ 6,20€ 1,24 (0,31)€ 1,25 (0,31)

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore. Il contributo CUAF non è dovuto nel caso di rapporto fra coniugi e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi (art. 1, D.P.R. n. 1403/1971).

B. Con contributo addizionale (tempo determinato)

Retribuzione orariaImporto contributo orario
EffettivaConvenzionaleCon CUAFSenza CUAF
fino a € 9,61€ 8,52€ 1,82 (0,43)€ 1,83 (0,43)
oltre € 9,61 fino a € 11,70€ 9,61€ 2,05 (0,48)€ 2,06 (0,48)
oltre € 11,70€ 11,70€ 2,50 (0,59)€ 2,51 (0,59)
Orario superiore a 24 ore settimanali€ 6,20€ 1,32 (0,31)€ 1,33 (0,31)

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Coefficienti di ripartizione

A. Senza contributo addizionale

GestioneCon CUAFSenza CUAF
AliquoteCoefficientiAliquoteCoefficienti
F.P.L.D.17,4275%0,87279317,4275%0,867579
ASpI1,0300%0,0515841,1500%0,057250
C.U.A.F.0,0000%0,000000
Maternità0,0000%0,0000000,0000%0,000000
INAIL1,3100%0,0656071,3100%0,065215
Fondo garanzia TFR0,2000%0,0100160,2000%0,009956
Totale19,9675%1,00000020,0875%1,000000

B. Con contributo addizionale (tempo determinato)

GestioneCon CUAFSenza CUAF
AliquoteCoefficientiAliquoteCoefficienti
F.P.L.D.17,4275%0,81560817,4275%0,811053
ASpI1,0300%0,0482041,1500%0,053519
C.U.A.F.0,0000%0,000000
Maternità0,0000%0,0000000,0000%0,000000
INAIL1,3100%0,0613081,3100%0,060966
Contr. addizionale1,4000%0,0655201,4000%0,065154
Fondo garanzia TFR0,2000%0,0093600,2000%0,009308
Totale21,3675%1,00000021,4875%1,000000

Normativa di riferimento

  • Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 120, commi 1 e 2 – esonero contributo CUAF
  • Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 361 e 362 – esoneri CUAF, maternità e disoccupazione
  • Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 2, comma 28 – contributo addizionale 1,40% per contratti a tempo determinato
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 769 – incremento aliquota 0,30% a carico del lavoratore
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 36, comma 1, lett. a) – soppressione contributi TBC e S.S.N. per introduzione IRAP
  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 27, comma 2-bis – incremento aliquota per datori non soggetti a CUAF
  • Legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 286, come modificato dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207, art. 1, comma 161 – incentivo al posticipo del pensionamento
  • Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 194 – estensione incentivo al posticipo per requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026

Per chiarimenti sull'applicazione pratica dei contributi nel contratto domestico, è possibile rivolgersi al proprio consulente del lavoro o patronato di riferimento.

Le informazioni sono riportate a titolo informativo sulla base della Circolare INPS n. 9 del 3 febbraio 2026 e non sostituiscono la consulenza professionale. I contenuti riflettono la normativa vigente al momento della pubblicazione.

Hai bisogno di aiuto con la gestione contributi?

Opera Agenzia affianca le famiglie di Pordenone e Udine nella parte amministrativa del rapporto di lavoro domestico. Contatti gratuiti e senza impegno.